Il mancato pagamento può essere pagato senza aggravio di spese entro 15gg dalla data di emissione. Trascorso tale periodo l’importo sarà maggiorato degli oneri di accertamento (Art. 176/11 bis C.d.S.). Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà il recupero forzoso del credito con il conseguente aggravio delle spese a carico del debitore (art. 373 Regolamento al Codice della Strada). I relativi atti potranno essere trasmessi alla Polizia Stradale per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176, comma 11° e 21°, del Codice della Strada per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 ad € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).