INFORMATIVA PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) prevede all’art. 373, comma 2 lett. c), l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici.
La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 5.8.1997, n. 3973, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18.9.2014, n. 378, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali del 2.10.2014, prot. n. 8758, n. 5068/2015 e del 3.6.2019, prot. n. 13878, hanno illustrato i termini e le modalità per la concreta applicabilità della citata previsione normativa, prevedendo che l’esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso/trasporto in emergenza, nonché per il trasporto malati non in emergenza effettuato a titolo completamente gratuito (ossia in assenza di rimborso, chiesto sotto qualsiasi forma, ed in assenza di fattura).
In particolare, le fattispecie rientranti nel concetto di soccorso e trasporto in emergenza per cui può essere richiesta l’esenzione sono state individuate dai suddetti provvedimenti nelle seguenti attività:
- servizio 118;
- trasporto organi;
- trasporto sangue ed emoderivati in condizione di emergenza;
- trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purchè il trasporto stesso avvenga nell’ambito delle fattispecie individuate);
- trasporto neonatale pediatrico;
- trasporto di pazienti oncologici;
- trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell’utilizzo di ambulanza da attestazione del centro dialitico;
- trasporto di pazienti inter – ospedalier0;
- trasporto di soggetti disabili.